Uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici

«Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni  dai  locali  scolastici).  –

1.I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e  i soggetti  affidatari  ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14  anni, in considerazione  dell’età  di  questi  ultimi,  del  loro grado  di autonomia e dello specifico  contesto, nellambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono  autorizzare  le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire luscita autonoma dei minori di 14  anni  dai  locali  scolastici  al  termine dellorario delle  lezioni. Lautorizzazione  esonera  il  personale scolastico dalla responsabilità  connessa  alladempimento dellobbligo di vigilanza.

2. Lautorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del  servizio,  esonera dalla  responsabilità  connessa  alladempimento dellobbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta  alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.


 

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