«Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). –
1.I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nellambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire luscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dellorario delle lezioni. Lautorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa alladempimento dellobbligo di vigilanza.
2. Lautorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa alladempimento dellobbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
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